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Corso BLSD P-BLSD

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L'ACSI MOLISE ORGANIZZA UN CORSO BLSD P-BLSD ADULTO E PEDRIATICO PER UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE.
TERMOLI 17 SETTEMBRE 2016
CAMPOBASSO 24 SETTEMBRE 2016.
Costo € 65,00

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Convenzione CORSO BASE- EX LIBRETTO SANITARIO

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Abbiamo stipulato una convenzione per il rilascio della certificazione per la somministrazione di bevande ed alimenti che sarebbe l'ex libretto sanitario.
Rilascio attestazione in tempi brevissimi.
Se siete interessati potete contattarci

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Importante per le ASD

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Si ricorda a tutti i Presidenti delle associazioni Sportive Dilettantistiche che i partecipanti alla vita associativa sono SOCI e non CLIENTI. Spiegatelo bene ai SOCI. Inoltre, affiggete per favore lo Statuto, l'Atto Costitutivo e l'eventuale Regolamento in bacheca, così come la convocazione dell'Assemblea facendo una foto sulla data (la certezza della prova). Poi prendete la foto e mettetela nel libro delle Assemblee. Per maggiore tranquillità fate le convocazioni delle Assemblee a mezzo "mail". Chi chiede di diventare socio dell'associazione, lo stesso lo diventa non dalla data di quando presenta la domanda di richiesta, ma dal giorno successivo dalla data di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

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Rimborsi spese, inerenza e tracciabilità

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DOMANDA - È possibile che un Ente non profit rimborsi le spese vive di trasferta, vitto ed alloggio sostenute da un incaricato debitamente autorizzato per la partecipazione, ad esempio, ad un Convegno su tematiche amministrative, fiscali e giuridiche relative alla corretta gestione dell’Ente stesso?

RISPOSTA - Sì. I rimborsi spese rappresentano somme restituite ad un incaricato debitamente autorizzato nell’ipotesi in cui questi, per il bene del sodalizio, si debba recare in altro Comune rispetto a quello della sede dell’Ente non profit per meglio adempiere al proprio mandato/compito. In questo senso il rimborso analitico risulterà completamente escluso da tassazione purché debitamente documentato con idonei giustificativi di spesa (fatture per vitto, alloggio, viaggio e trasporto).

COSA OCCORRE?
1. Provvedimento di missione (ad esempio verbale di nomina dell’incaricato).
2. Inerenza dei costi documentati (autostrada, soggiorno, pasti, …).
3. Pagamento tracciabile (bonifico o assegno) se l’importo supera i 516,46 euro per gli Enti Sportivi ed i 1.000 per gli Enti non sportivi.

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Ecco la legge che riguarda gli impianti sportivi

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LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 303.

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo e ammodernamento.

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalita' innovative di finanziamento: a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita', a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o piu' associazioni o societa' sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita' non puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorita' di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto; b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che puo' richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e' convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima; c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e' invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari; d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo; e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate.

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Le addizionali sui compensi erogati agli atleti dilettanti

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E’ ormai passato più di un anno dalla emanazione della risoluzione n.106/E dell’11 dicembre 2012 con la quale l’Agenzia delle Entrate, “spiazzando” la totalità degli addetti ai lavori, ha sostenuto che sulla parte dei compensi corrisposti ad atleti dilettanti che eccede l’importo di 7.500 euro, deve essere applicata, oltre all’aliquota IRPEF del 23%, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sulla base della residenza del percettore.

Il “nodo” è legato all’interpretazione del comma 1 dell’art. 25 della L. n. 133/1999 che prevede che, sulla parte imponibile (cioè eccedente i 7.500 euro all’anno) dei compensi disciplinati dal comma 1 lett. m) dell’art. 67 del Tuir (cioè quelli erogati agli sportivi dilettanti, per intenderci, ma anche quelli dovuti ai direttori artistici e esimili) è necessario effettuare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Già gli operatori del settore avevano dovuto “digerire” l’aumento dell’aliquota di base all’addizionale regionale all’IRPEF (quella che in fase di prima definizione del tributo era denominata “di compartecipazione”), passata dallo 0,9% all’1,23% per effetto delle modifiche apportate all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 68/2011 da parte dell’art. 28, comma 1, del D.L. n. 201/2011.
Sul tributo comunale all’IRPEF le cose, però sembravano chiare. Siccome, infatti, fino ad ora non è stata mai deliberata la quota “fissa” dell’addizionale comunale ma, seguendo l’autonomia di ciascun Comune, solo quella variabile (cioè la percentuale di variazione all’aliquota di compartecipazione) non c’erano mai stati dubbi: la ritenuta da applicare era solo quella Irpef maggiorata dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF (la sola per la quale, come visto, è stata individuata l’aliquota).
Pertanto, coloro che corrispondono compensi agli atleti dilettanti eccedenti l’importo di 7.500 euro all’anno operano, sull’importo erogato, una ritenuta del 24,23%, data dalla somma della ritenuta IRPEF del 23% e della ritenuta per l’addizionale regionale all’IRPEF dell’1,23%.
Alla fine del 2012, però, l’Agenzia delle Entrate, facendosi forte del contributo ricevuto sull’argomento dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero delle finanze, sostiene che la norma contenuta nell’art. 25 della L. n. 133/1999 effettua un “generico rinvio” alle addizionali con ciò affermando:
1. da un lato che l’aliquota dell’addizionale regionale da applicare è quella deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell’emolumento ha il domicilio fiscale;
2. dall’altro che, poiché la mancata emanazione del provvedimento relativo all’aliquota base dell’addizionale comunale non impedisce l’applicazione del tributo, che chi corrisponde somme agli atleti dilettanti eccedenti il limite di 7.500 euro deve effettuare sulle somme corrisposte unatrattenuta anche a titolo di addizionale comunale, seguendo le regole del Comune anche per quanto riguarda eventuali soglie di esenzione o di agevolazione.
Come sopra anticipato, è ormai passato più di una anno da quando questa interpretazione è stata resa pubblica ma non risulta che gli operatori si siano effettivamente adeguati alle prescrizioni in essa contenute. La maggior parte dei sostituti d’imposta si limita infatti ad applicare la ritenuta a titolo di Irpef e di addizionale regionale “di base” all’Irpef nella convinzione che l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sia di fatto andata oltre il dato letterale della disposizione istitutiva dell’obbligo.
Oltre a ciò, conformarsi al comportamento indicato nella risoluzione n. 106/E del 2012 comporta uno sforzo amministrativo non da poco per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che di solito non sono dotate di un “ufficio personale” equivalente a quello delle grandi aziende (e affidare il calcolo delle ritenute ad un consulente del lavoro sarebbe veramente troppo oneroso per le spesso magre finanze dei club!).
Oltre a comportare sostanziali difficoltà amministrative per il soggetto che corrisponde le somme – che deve acquisire gli elementi specifici del comune e della regione di residenza dell’atleta che riceve le somme – questa soluzione si presta poi a difficoltà operative. Ad esempio, nel caso degli atleti non residenti diventa impossibile individuare l’aliquota dell’addizionale regionale e comunale di residenza.
Alla luce di tutto ciò sarebbe quindi più che mai auspicabile una inversione di rotta da parte dell’Agenzia delle Entrate che, rivedendo il precedente orientamento, confermasse in maniera definitiva quanto fatto dagli operati del settore fino ad oggi. Questo sì che sarebbe un vero e proprio segnale di distensione degli ormai sempre troppo tesi rapporti tra Fisco e mondo dello sport dilettantistico!